FAQ atto di donazione e successione COS’E’ LA DONAZIONE?La donazione è quello strumento giuridico con cui un soggetto trasmette a titolo gratuito determinati beni. Lo spirito della donazione è quello di dare qualcosa alle persone a noi vicine, tra cui aiutare i propri figli, fare un dono ad un amico, ricompensare qualcuno per un servizio reso e così via .
Chi desidera tutto questo può farlo attraverso la donazione. Le caratteristiche principali della donazione sono l'assenza di un corrispettivo ed il carattere definitivo. L'importanza di tale atto e le conseguenze che ne derivano esigono che questo si debba realizzare nella forma dell’atto pubblico in presenza i due testimoni. E' pertanto necessario conoscere preliminarmente tutti gli aspetti e le conseguenze, tanto civili che fiscali, di tale atto. Non è possibile a priori ritenerlo lo strumento più indicato, in quanto l'opportunità di una donazione deve analizzarsi caso per caso, avendo presente il patrimonio del donante, la situazione familiare del medesimo, le implicazioni sulla futura successione dello stesso, gli aspetti fiscali ed eventuali vantaggi di un simile atto, tutti aspetti che con l’aiuto professionale del notaio si possono valutare insieme. COSA OCCORRE AFFINCHE’ UNA DONAZIONE SIA VALIDA ?Affinché una donazione sia valida occorre in particolare: QUALI SONO I RISCHI E I PROBLEMI DELLA DONAZIONE?La donazione è senz’altro un atto rischioso che richiede l’assistenza di un professionista esperto in quanto anticipa la vostra successione ed è un atto tendenzialmente definitivo. La donazione come tutti i contratti è irrevocabile e quindi il donante non può più riprendersi ciò che ha donato, neppure se successivamente si penta del suo gesto o se i rapporti tra le parti siano cambiati. CHI PUO’ DONARE E RICEVERE PER DONAZIONE ?Ovviamente il proprietario del bene è l’unico legittimato a procedere alla donazione, infatti non è ammessa la donazione di un bene altrui.
I donanti e i donatari devono essere capaci, ma con alcune eccezioni sono ammesse le donazioni di minori e di inabilitati in sede di convenzioni matrimoniali e con le necessarie forme abilitative, le liberalità in occasione di nozze a favore dei discendenti dell'interdetto o dell'inabilitato. Si può anche donare a soggetti non ancora nati, anche se non concepiti. Anche le persone giuridiche possono donare, purchè tale capacità sia ammessa dal loro statuto e sia compatibile con gli scopi per i quali sono state costituite. Le stesse possono anche ricevere per donazione. Possono ricevere per donazione anche gli enti non riconosciuti. COME DONARE ?La legge richiede la necessità dell'atto pubblico notarile, e la presenza di due testimoni a pena di nullità.
Inoltre se si donano beni mobili si richiede l'indicazione del loro valore all'interno dell'atto o in una nota a parte. La forma notarile non è richiesta nel caso di donazione di modico valore di cosa mobile (donazione manuale): questa si perfeziona con la consegna della cosa. Si può donare anche in via indiretta, per esempio procurando l'acquisto del bene a chi si vuole beneficiare, senza necessità di utilizzare le forme della donazione (f) COSA SI’ PUO’ DONARE ?Tutti i beni possono costituire oggetto di una donazione. A titolo esemplificativo pensiamo a beni mobili o immobili, denaro, titoli di credito, azioni e quote di società, aziende ....., purché siano presenti nel patrimonio del donante. E’ vietata la donazione di beni futuri o quelle donazioni che abbiano ad oggetto un'obbligazione di fare o di non fare.
E’ IMPORTANTE EVIDENZIARE IL MOTIVO CHE SPINGE A DONARE ?Sì , Il motivo che spinge a donare può essere rilevante in almeno tre casi: SI POSSONO APPORRE CLAUSOLE O CONDIZIONI ALLA DONAZIONE?Ebbene sì, e sono così tante e svariate che la presenza di un professionista è indispensabile. Cominciamo a vederne alcune:
POSSO REVOCARE UNA DONAZIONE?Le parti, tra loro d'accordo, possono risolvere la donazione tra le stesse intervenuta, ma devono rispettare la stessa forma.
Può essere utile procedere alla risoluzione consensuale della donazione, qualora il donatario abbia bisogno di chiedere un prestito e di garantire detto prestito con ipoteca sui beni donati, nel caso in cui la Banca erogante il prestito lo rifiuti a causa della provenienza donativa considerata lesiva dei diritti di legittima di eventuali prossimi congiunti del donante. QUANDO POSSO REVOCARE UNA DONAZIONE?Cause previste dalla legge: * ingratitudine: in alcune ipotesi previste dalla legge (per esempio nel caso di delitto consumato o tentato di omicidio nei confronti del donante o di un suo stretto familiare o di ingiuria grave verso il donante stesso) il donante, o i suoi eredi, possono chiedere al giudice la risoluzione della donazione; Divisione COS'E' LA COMUNIONE?Cause previste dalla legge: * ingratitudine: in alcune ipotesi previste dalla legge (per esempio nel caso di delitto consumato o tentato di omicidio nei confronti del donante o di un suo stretto familiare o di ingiuria grave verso il donante stesso) il donante, o i suoi eredi, possono chiedere al giudice la risoluzione della donazione; COME POSSO SCIOGLIERE LA COMUNIONE?
L'articolo che prevede lo scioglimento della comunione dei beni è l'art. 1111 del codice civile:
(Scioglimento della comunione) - Ciascuno dei partecipanti può sempre domandare lo scioglimento della comunione; l'autorità giudiziaria può stabilire una congrua dilazione, in ogni caso non superiore a cinque anni, se l'immediato scioglimento può pregiudicare gli interessi degli altri. Il patto di rimanere in comunione per un tempo non maggiore di dieci anni è valido e ha effetto anche per gli aventi causa dai partecipanti. Se è stato stipulato per un termine maggiore, questo si riduce a dieci anni. Se gravi circostanze lo richiedono, l'autorità giudiziaria può ordinare lo scioglimento della comunione prima del tempo convenuto.
Il codice civile prevede, in modo più articolato, titolo IV articoli da 713 a 768.
In particolare l'art. 713. "Facoltà di domandare la divisione. I coeredi possono sempre domandare la divisione. Quando però tutti gli eredi istituiti o alcuni di essi sono minori di età, il testatore può disporre che la divisione non abbia luogo prima che sia trascorso un anno dalla maggiore età dell'ultimo nato. Egli può anche disporre che la divisione dell'eredità o di alcuni beni di essa non abbia luogo prima che sia trascorso dalla sua morte un termine non eccedente il quinquennio. Tuttavia in ambedue i casi l'autorità giudiziaria, qualora gravi circostanze lo richiedano, può, su istanza di uno o più coeredi, consentire che la divisione si effettui senza indugio o dopo un termine minore di quello stabilito dal testatore."
Infine vi è lo scioglimento della prevista dall'art. 191 del codice civile. "Scioglimento della comunione legale. La comunione si scioglie per la dichiarazione di assenza o di morte presunta, di uno dei coniugi, per l`annullamento, per lo scioglimento o per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, per la separazione personale, per la separazione giudiziale dei beni, per mutamento convenzionale del regime patrimoniale, per il fallimento di uno dei coniugi. Nel caso di azienda di cui alla lett. d) dell`art. 177, lo scioglimento della comunione può essere deciso, per accordo dei coniugi, osservata la forma prevista dall`art. 162."
LA DIVISONE EREDITARIAL’atto di divisione del patrimonio ereditato con assegnazione di beni è uno strumento giuridico attraverso il quale si cessa lo stato di comunione esistente tra più soggetti, con l’attribuzione a ciascuno di essi della titolarità esclusiva su una parte determinata del bene o dei beni in comune per un valore corrispondente a quello della quota spettante nello stato di indivisione. Ai sensi dell’art. 34, comma 1, del T.U.R. (Testo Unico dell’imposta di registro, di cui al D.P.R. n. 131/1986), qualora dalla divisione risultino assegnati ad un condividente dei beni per un valore complessivo eccedente quello a lui spettante, tale divisione è considerata vendita limitatamente alla parte eccedente. Nota bene L’equiparazione dell’assegnazione di quote eccedenti alla vendita trova riscontro anche da un punto di vista civilistico nell’art. 728 del c.c., in base al quale “…l’ineguaglianza in natura delle quote (…) si compensa con un equivalente in denaro…”. L’atto di divisione Art. 34, comma 1, D.P.R. n. 131/1986 (TUR) “La divisione, con la quale ad un condividente sono assegnati beni per un valore complessivo eccedente quello a lui spettante sulla massa comune, è considerata vendita limitatamente alla parte eccedente.” La differenza tra quanto assegnato effettivamente ad un condividente (“quota di fatto”) e quanto spettante al medesimo sull’intera massa comune (“quota di diritto”) si considera “conguaglio”. Con la divisione, infine, più soggetti comproprietari indivisamente di più immobili decidono di assegnarsi in proprietà esclusiva i singoli beni, sciogliendo così la comunione tra essi esistente: non si verifica, quindi alcun passaggio proprietà, ma si assiste soltanto alla concentrazione della propria titolarità su uno specifico immobile (o su una determinata parte di esso). |
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