FAQ atto di donazione e successione

COS’E’ LA DONAZIONE?

La donazione è quello strumento giuridico con cui un soggetto trasmette a titolo gratuito determinati beni. Lo spirito della donazione è quello di dare qualcosa alle persone a noi vicine, tra cui aiutare i propri figli, fare un dono ad un amico, ricompensare qualcuno per un servizio reso e così via .
Chi desidera tutto questo può farlo attraverso la donazione.
Le caratteristiche principali della donazione sono l'assenza di un corrispettivo ed il carattere definitivo. L'importanza di tale atto e le conseguenze che ne derivano esigono che questo si debba realizzare nella forma dell’atto pubblico in presenza i due testimoni. E' pertanto necessario conoscere preliminarmente tutti gli aspetti e le conseguenze, tanto civili che fiscali, di tale atto.
Non è possibile a priori ritenerlo lo strumento più indicato, in quanto l'opportunità di una donazione deve analizzarsi caso per caso, avendo presente il patrimonio del donante, la situazione familiare del medesimo, le implicazioni sulla futura successione dello stesso, gli aspetti fiscali ed eventuali vantaggi di un simile atto, tutti aspetti che con l’aiuto professionale del notaio si possono valutare insieme.

COSA OCCORRE AFFINCHE’ UNA DONAZIONE SIA VALIDA ?

Affinché una donazione sia valida occorre in particolare:
1) la volontà del donante di spogliarsi, per spirito di liberalità, di un proprio bene senza esigere un corrispettivo.
2) il trasferimento del bene dal donante al donatario. Qualsiasi bene, mobile o immobile, può essere oggetto di una donazione, purché lo stesso sia presente nel patrimonio del donante;
3) l'accettazione del donatario. Tale accettazione deve essere espressa.

QUALI SONO I RISCHI E I PROBLEMI DELLA DONAZIONE?

La donazione è senz’altro un atto rischioso che richiede l’assistenza di un professionista esperto in quanto anticipa la vostra successione ed è un atto tendenzialmente definitivo. La donazione come tutti i contratti è irrevocabile e quindi il donante non può più riprendersi ciò che ha donato, neppure se successivamente si penta del suo gesto o se i rapporti tra le parti siano cambiati.
Tuttavia può essere sciolta per mutuo dissenso o per cause ammesse dalla legge, che prevede alcune cause di revocazione della donazione ed in particolare due: - l’ingratitudine, per esempio nel caso di delitto consumato o tentato di omicidio nei confronti del donante o di un suo stretto familiare o di ingiuria grave verso il donante stesso, il donante, o i suoi eredi, possono chiedere al giudice la risoluzione della donazione;
- la sopravvenienza dei figli al donante determina la possibilità, da parte del donante, di chiedere al giudice la risoluzione della donazione in quanto il donante, al tempo di quest'ultima, non aveva o non sapeva di avere figli.
Si possono comunque apporre all’atto di donazione clausole o condizioni che provochino l’effetto di spogliare il donatario del bene donato e di farlo ritornare in capo al donante.

CHI PUO’ DONARE E RICEVERE PER DONAZIONE ?

Ovviamente il proprietario del bene è l’unico legittimato a procedere alla donazione, infatti non è ammessa la donazione di un bene altrui.
I donanti e i donatari devono essere capaci, ma con alcune eccezioni sono ammesse le donazioni di minori e di inabilitati in sede di convenzioni matrimoniali e con le necessarie forme abilitative, le liberalità in occasione di nozze a favore dei discendenti dell'interdetto o dell'inabilitato. Si può anche donare a soggetti non ancora nati, anche se non concepiti.
Anche le persone giuridiche possono donare, purchè tale capacità sia ammessa dal loro statuto e sia compatibile con gli scopi per i quali sono state costituite. Le stesse possono anche ricevere per donazione.
Possono ricevere per donazione anche gli enti non riconosciuti.

COME DONARE ?

La legge richiede la necessità dell'atto pubblico notarile, e la presenza di due testimoni a pena di nullità.
Inoltre se si donano beni mobili si richiede l'indicazione del loro valore all'interno dell'atto o in una nota a parte.
La forma notarile non è richiesta nel caso di donazione di modico valore di cosa mobile (donazione manuale): questa si perfeziona con la consegna della cosa.
Si può donare anche in via indiretta, per esempio procurando l'acquisto del bene a chi si vuole beneficiare, senza necessità di utilizzare le forme della donazione (f)

COSA SI’ PUO’ DONARE ?

Tutti i beni possono costituire oggetto di una donazione. A titolo esemplificativo pensiamo a beni mobili o immobili, denaro, titoli di credito, azioni e quote di società, aziende ....., purché siano presenti nel patrimonio del donante. E’ vietata la donazione di beni futuri o quelle donazioni che abbiano ad oggetto un'obbligazione di fare o di non fare.

E’ IMPORTANTE EVIDENZIARE IL MOTIVO CHE SPINGE A DONARE ?

Sì , Il motivo che spinge a donare può essere rilevante in almeno tre casi:
1) nel caso di donazioni rimuneratorie, quando l'attribuzione venga effettuata per riconoscenza o in considerazione dei meriti di chi riceve la donazione o per speciale remunerazione, anche se non costituiscono donazioni le liberalità conformi agli usi (es. mance o regali natalizi dei clienti ai professionisti);
2) nel caso di donazioni obnuziali, quando l'attribuzione sia compiuta per un determinato futuro matrimonio. In questo caso non è necessario che il donatario accetti la donazione, però, se il matrimonio non verrà celebrato, la stessa perderà di efficacia;
3) nel caso di donazioni modali, quando si voglia obbligare il donatario a dare, a fare o a non fare qualche cosa a favore del donante stesso o di un terzo.

Chi intende donare un bene può voler apporre all'atto di donazione svariate clausole, per raggiungere i più diversi obiettivi. Il notaio è un professionista esperto ad elaborare dette clausole ed ad adattarle alle esigenze del cliente, pur nei limiti del rispetto delle norme di legge.

SI POSSONO APPORRE CLAUSOLE O CONDIZIONI ALLA DONAZIONE?

Ebbene sì, e sono così tante e svariate che la presenza di un professionista è indispensabile. Cominciamo a vederne alcune:
1) la donazione con apposizione di condizione

La condizione può essere sospensiva quando il donante subordina il prodursi dell'efficacia della donazione al verificarsi di un evento futuro ed incerto.
La condizione può essere risolutiva invece quando il donante subordina la cessazione dell'efficacia della donazione al verificarsi di un evento futuro ed incerto.

2) la donazione con apposizione di termine
Il termine può essere iniziale quando il donante indica il momento, futuro e certo nel suo verificarsi, a partire dal quale la donazione avrà efficacia.
Il temine può essere finale quando il donante indica il momento, futuro e certo nel suo verificarsi, fino al quale la donazione avrà efficacia.

3) la donazione modale
I
l donante in questo caso impone un obbligo a carico del donatario. Per esempio Tizio dona un immobile a Caio con l'onere di costruire un asilo nel suo paese ovvero si può, per esempio, imporre a colui che riceve la donazione di assistere per tutta la vita il donante (onere di mantenimento).
Il donante può prevedere, però, la risoluzione della donazione nel caso in cui il donatario non adempia all'obbligo impostogli.


4) donazione con riserva di usufrutto
In questo caso il donante si riserva il diritto di usufrutto sui beni donati. Il donante può riservare tale diritto, dopo di lui, a vantaggio di un'altra persona o anche di più persone, ma non successivamente.
In tal modo il donante può conservare ancora il diritto di utilizzare il proprio bene e di percepirne i frutti (anche locandolo), anche per tutta la durata della sua vita ed al beneficiario della donazione andrà solo la nuda proprietà.

5) donazione con clausola di riserva di disporre di cose determinate o di una determinata somma sui beni donati
I
l donante, ma non i suoi eredi, può decidere di disporre di qualche oggetto compreso nella donazione. Si determinerà in tal caso una risoluzione parziale della donazione con conseguente sottrazione di parte del bene al donatario. La riserva di disporre apposta dal donante può riguardare anche una determinata somma sui beni donati e, in questo caso, si avrà un onere a carico del donatario, condizionato alla volontà del donante.

6) donazione con clausola di riversibilità
I
l donante può stabilire che le cose donate ritornino a lui nel caso di premorienza del solo donatario o del donatario e dei suoi discendenti.

7) donazione con dispensa dalla collazione
La collazione è l'atto con il quale i figli legittimi e naturali e i loro discendenti e il coniuge, che hanno accettato l'eredità, conferiscono alla massa attiva del patrimonio ereditario le donazioni ricevute in vita dal defunto in modo da dividerle con gli altri coeredi, in proporzione delle rispettive quote.
I presupposti della collazione sono:
- l'esistenza di un attivo ereditario da dividere;
- l'accettazione dell'eredità da parte del soggetto che vi è tenuto, poiché è essenziale la qualità di erede dell'obbligato.
La dispensa dalla collazione è quindi un negozio giuridico diretto ad esonerare il donatario dall'obbligo di collazione in sede di divisione dell'eredità. La dispensa dalla collazione può essere contenuta nell'atto di donazione o in un testamento successivo.


8) donazione con dispensa dall’imputazione
Nell'ipotesi di successione necessaria, vige la regola generale secondo la quale i legittimari sono tenuti ad imputare alla propria quota di legittima le donazioni e i legati ricevuti in vita dal defunto, salvo che ne siano stati espressamente dispensati (c.d. imputazione ex se).
E’ opportuno rammentare che la dispensa dalla imputazione ex se nulla ha a che vedere con la dispensa da collazione e, pertanto la dispensa dalla imputazione non può desumersi dalla eventuale dispensa dalla collazione presente nell'atto di donazione: essa deve essere invece autonomamente espressa in modo chiaro ed inequivocabile. Tale non sarebbe la dichiarazione del donante che la donazione è fatta sulla disponibile.

POSSO REVOCARE UNA DONAZIONE?

Le parti, tra loro d'accordo, possono risolvere la donazione tra le stesse intervenuta, ma devono rispettare la stessa forma.
Può essere utile procedere alla risoluzione consensuale della donazione, qualora il donatario abbia bisogno di chiedere un prestito e di garantire detto prestito con ipoteca sui beni donati, nel caso in cui la Banca erogante il prestito lo rifiuti a causa della provenienza donativa considerata lesiva dei diritti di legittima di eventuali prossimi congiunti del donante.

QUANDO POSSO REVOCARE UNA DONAZIONE?

Cause previste dalla legge:

* ingratitudine: in alcune ipotesi previste dalla legge (per esempio nel caso di delitto consumato o tentato di omicidio nei confronti del donante o di un suo stretto familiare o di ingiuria grave verso il donante stesso) il donante, o i suoi eredi, possono chiedere al giudice la risoluzione della donazione;
* sopravvenienza dei figli al donante: determina la possibilità, da parte del donante, di chiedere al giudice la risoluzione della donazione in quanto il donante, al tempo di quest'ultima, non aveva o non sapeva di avere figli.
In ordine alle conseguenze del verificarsi di tali cause, si consiglia di interpellare il proprio notaio di fiducia.
Non possono essere revocate per ingratitudine o sopravvenienza di figli le donazioni obnuziali e quelle rimuneratorie.

Divisione
Prima di spiegare cos’è la divisione, occorre spiegare cos’è la COMUNIONE

COS'E' LA COMUNIONE?

Cause previste dalla legge:

* ingratitudine: in alcune ipotesi previste dalla legge (per esempio nel caso di delitto consumato o tentato di omicidio nei confronti del donante o di un suo stretto familiare o di ingiuria grave verso il donante stesso) il donante, o i suoi eredi, possono chiedere al giudice la risoluzione della donazione;
* sopravvenienza dei figli al donante: determina la possibilità, da parte del donante, di chiedere al giudice la risoluzione della donazione in quanto il donante, al tempo di quest'ultima, non aveva o non sapeva di avere figli.
In ordine alle conseguenze del verificarsi di tali cause, si consiglia di interpellare il proprio notaio di fiducia.
Non possono essere revocate per ingratitudine o sopravvenienza di figli le donazioni obnuziali e quelle rimuneratorie.

COME POSSO SCIOGLIERE LA COMUNIONE?

L'articolo che prevede lo scioglimento della comunione dei beni è l'art. 1111 del codice civile: (Scioglimento della comunione) - Ciascuno dei partecipanti può sempre domandare lo scioglimento della comunione; l'autorità giudiziaria può stabilire una congrua dilazione, in ogni caso non superiore a cinque anni, se l'immediato scioglimento può pregiudicare gli interessi degli altri. Il patto di rimanere in comunione per un tempo non maggiore di dieci anni è valido e ha effetto anche per gli aventi causa dai partecipanti. Se è stato stipulato per un termine maggiore, questo si riduce a dieci anni. Se gravi circostanze lo richiedono, l'autorità giudiziaria può ordinare lo scioglimento della comunione prima del tempo convenuto. Il codice civile prevede, in modo più articolato, titolo IV articoli da 713 a 768. In particolare l'art. 713. "Facoltà di domandare la divisione. I coeredi possono sempre domandare la divisione. Quando però tutti gli eredi istituiti o alcuni di essi sono minori di età, il testatore può disporre che la divisione non abbia luogo prima che sia trascorso un anno dalla maggiore età dell'ultimo nato. Egli può anche disporre che la divisione dell'eredità o di alcuni beni di essa non abbia luogo prima che sia trascorso dalla sua morte un termine non eccedente il quinquennio. Tuttavia in ambedue i casi l'autorità giudiziaria, qualora gravi circostanze lo richiedano, può, su istanza di uno o più coeredi, consentire che la divisione si effettui senza indugio o dopo un termine minore di quello stabilito dal testatore." Infine vi è lo scioglimento della prevista dall'art. 191 del codice civile. "Scioglimento della comunione legale. La comunione si scioglie per la dichiarazione di assenza o di morte presunta, di uno dei coniugi, per l`annullamento, per lo scioglimento o per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, per la separazione personale, per la separazione giudiziale dei beni, per mutamento convenzionale del regime patrimoniale, per il fallimento di uno dei coniugi. Nel caso di azienda di cui alla lett. d) dell`art. 177, lo scioglimento della comunione può essere deciso, per accordo dei coniugi, osservata la forma prevista dall`art. 162."

LA DIVISONE EREDITARIA

L’atto di divisione del patrimonio ereditato con assegnazione di beni è uno strumento giuridico attraverso il quale si cessa lo stato di comunione esistente tra più soggetti, con l’attribuzione a ciascuno di essi della titolarità esclusiva su una parte determinata del bene o dei beni in comune per un valore corrispondente a quello della quota spettante nello stato di indivisione.

Ai sensi dell’art. 34, comma 1, del T.U.R. (Testo Unico dell’imposta di registro, di cui al D.P.R. n. 131/1986), qualora dalla divisione risultino assegnati ad un condividente dei beni per un valore complessivo eccedente quello a lui spettante, tale divisione è considerata vendita limitatamente alla parte eccedente.

Nota bene

L’equiparazione dell’assegnazione di quote eccedenti alla vendita trova riscontro anche da un punto di vista civilistico nell’art. 728 del c.c., in base al quale “…l’ineguaglianza in natura delle quote (…) si compensa con un equivalente in denaro…”.

L’atto di divisione Art. 34, comma 1, D.P.R. n. 131/1986 (TUR)

“La divisione, con la quale ad un condividente sono assegnati beni per un valore complessivo eccedente quello a lui spettante sulla massa comune, è considerata vendita limitatamente alla parte eccedente.”

La differenza tra quanto assegnato effettivamente ad un condividente (“quota di fatto”) e quanto spettante al medesimo sull’intera massa comune (“quota di diritto”) si considera “conguaglio”.

Con la divisione, infine, più soggetti comproprietari indivisamente di più immobili decidono di assegnarsi in proprietà esclusiva i singoli beni, sciogliendo così la comunione tra essi esistente: non si verifica, quindi alcun passaggio proprietà, ma si assiste soltanto alla concentrazione della propria titolarità su uno specifico immobile (o su una determinata parte di esso).
Al pari della permuta, anche nella divisione vi possono essere dei conguagli a carico di alcuni condividenti ed a favore di altri, allo scopo di compensare eventuali disuguaglianze di valori tra i beni assegnati.

atto di donazione | FAQ atto di donazione e successione